Sez. 5, Sentenza n. 15936 del 23/10/2003 (Rv. 567628 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Agevolazioni IRPEG per società operanti nei territori dell'Italia meridionale - Condizioni - Impresa costituita in forma societaria e nuove iniziative produttive - Necessità - Ampliamento di opifici esistenti - Applicabilità - Esclusione - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio della riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previsto dall'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nel territorio del Mezzogiorno d'Italia, non trova applicazione nelle ipotesi di rinnovo, conversione ed ampliamento di opifici già esistenti, non essendo detta norma, di natura eccezionale, suscettibile di interpretazione analogica o estensiva, a meno che l'innovazione o trasformazione di un opificio o azienda esistente sia talmente pregnante da svolgere, in correlazione con la nuova forma societaria richiesta dal citato art. 105, effetti comparabili a quelli di un nuovo stabilimento industriale.
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 102, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)