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Sez. 5 - , Sentenza n. 27628 del 23/05/2019 Ud. (dep. 20/06/2019) Rv. 276643 - 01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Reato di atti persecutori - Giudizio di appello - Attribuzione in sentenza di una diversa qualificazione giuridica dell’evento contestato - Possibilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276643-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

In tema di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen., non viola il divieto sancito dall'art. 521 cod. proc. pen. la pronuncia con la quale il giudice d'appello, nell'ambito delle ipotesi, alternative ed equivalenti, previste dalla norma incriminatrice, qualifica l'evento del reato in termini diversi da quelli risultanti dalla contestazione o dalla sentenza pronunciata all'esito del giudizio di primo grado, non determinandosi in tal caso alcune limitazione del diritto al contraddittorio, ove l'imputato abbia potuto difendersi e contestare nel merito la qualificazione, anche con il ricorso per cassazione. (Fattispecie nella quale il giudice di secondo grado, proprio sulla scorta delle censure formulate dall'appellante, aveva accentuato il profilo dell'alterazione coatta della abitudini di vita della persona offesa, da considerarsi, peraltro, momento progressivo del perdurante stato d'ansia o timore, ritenuto dal giudice di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)