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Sez. 3, Sentenza n. 1382 del 04/02/1993 (Rv. 480703 - 01)

Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - In genere | Singoli componenti - Amministrazione disgiuntiva - Rappresentanza anche processuale della impresa familiare coltivatrice - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480703-01

Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - In genere

Alla famiglia coltivatrice, equiparabile alla società semplice, si applica il principio della amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i partecipanti, con la conseguenza che quando non vi sia stata la nomina del rappresentante, ai sensi dell'art. 48 della legge 3 maggio 1982 n. 203, ciascuno dei suoi componenti può agire, anche sul piano processuale, in nome e per conto della famiglia nei confronti del concedente, con effetti per gli altri familiari, ed il concedente può agire nei confronti di uno solo dei suoi componenti per la risoluzione del contratto senza necessità, nell'uno come nell'altro caso, di integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti della famiglia rimasti estranei al giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)