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Sez. 1, Sentenza n. 18189 del 09/09/2004 (Rv. 576930 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Obbligazioni delle USL - Successione "ex lege" delle regioni - Legittimazione processuale delle neoistituite Aziende Unità Sanitarie Locali - Esclusione - Mancata istituzione, in ambito regionale, delle gestioni stralcio - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576930-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

Poiché, ai sensi dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le Aziende Unità Sanitarie Locali non sono subentrate nei rapporti di cui erano titolari le soppresse Unità Sanitarie Locali, la relativa legittimazione processuale appartiene all'organo di rappresentanza delle gestioni stralcio che prolunga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria; né la legittimazione delle neoistituite Aziende - in luogo della regione - per i debiti delle pregresse gestioni delle Unità Sanitarie Locali può desumersi dalla mancata istituzione, in ambito regionale (nella specie, nella Regione Abruzzo), delle gestioni stralcio, giacché dette gestioni hanno una valenza rilevante esclusivamente sul piano organizzativo, essendo previste al solo scopo di agevolare la contabilità dell'ente autarchico territoriale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Abruzzi 24/12/1996 num. 146, Legge Reg. Abruzzi 29/11/1999 num. 123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)