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Sez. 1, Sentenza n. 5635 del 21/10/1980 (Rv. 409480 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - SOCIETA - CLAUSOLA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO PRECEDENTE LA DEVOLUZIONE A COLLEGIO ARBITRALE DELLE CONTROVERSIE TRA SOCIETA E SOCI - ARBITRATO RITUALE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - PREVISIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE COME ORGANO SOCIETARIO - CONSEGUENZE - DOMANDA GIUDIZIALE - PREVIO ESAURIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE - NECESSITA - MANCATO ESAURIMENTO - IMPROPONIBILITA - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409480-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - SOCIETA - CLAUSOLA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO PRECEDENTE LA DEVOLUZIONE A COLLEGIO ARBITRALE DELLE CONTROVERSIE TRA SOCIETA E SOCI - ARBITRATO RITUALE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - PREVISIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE COME ORGANO SOCIETARIO - CONSEGUENZE - DOMANDA GIUDIZIALE - PREVIO ESAURIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE - NECESSITA - MANCATO ESAURIMENTO - IMPROPONIBILITA - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

Una clausola per la devoluzione a collegio arbitrale delle controversie fra societa e soci, che sia contenuta nell'atto costitutivo e nello statuto della societa stessa, e, quindi, sia vincolante nei confronti di chiunque acquisti, anche successivamente, la qualita di socio, puo integrare un compromesso per arbitrato rituale, come tale derogativo della Competenza dell'autorita giudiziaria, solo quando detto collegio si ponga su un piano di autonomia, traendo la propria legittimazione dalla volonta di entrambe le parti, in lite attuale o potenziale, e non anche, pertanto, quando abbia natura di organo societario, inserito nella struttura dell'ente e nominato con delibera assembleare. In quest'ultima ipotesi, fino all'esaurimento del procedimento dinanzi ai probiviri, la domanda giudiziale e improponibile per temporanea carenza di interesse processuale, e tale improponibilita non da luogo a una questione di Competenza che renda ammissibile il relativo regolamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)