Sez. 5, Sentenza n. 28532 del 08/06/2012 Cc. (dep. 16/07/2012) Rv. 253307 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Istanza di riconoscimento della continuazione fra reati giudicati con distinte sentenze di applicazione della pena su richiesta - Determinazione della pena complessiva - Criteri di valutazione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
In tema di esecuzione, qualora sia proposta istanza di riconoscimento della continuazione fra reati giudicati con distinte sentenze di applicazione della pena su richiesta, il giudice dell'esecuzione può prescindere dal computo indicato dalla parte che promuove l'incidente, se ritenuto incongruo - anche laddove sia stato acquisito il consenso del P.M. ed a "fortiori" ove tale consenso non vi sia - e determinare la pena complessiva, una volta ravvisata l'identità del disegno criminoso fra i vari addebiti, in base ai criteri generali dettati dall'art. 671 cod. proc. pen., con l'unico vincolo di non superare il limite massimo di cinque anni di pena detentiva, ai sensi dell'art. 444, comma primo, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 134 del 2003 e 188 disp. att. cod. proc. pen., a sua volta novellato dalla legge n. 205 del 2004.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)