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Sez. 3, Sentenza n. 1495 del 02/03/1984 (Rv. 433583 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - VALUTAZIONI DISCREZIONALI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - SOMMARIA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433583-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - VALUTAZIONI DISCREZIONALI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - SOMMARIA - NECESSITÀ.*

Nella Determinazione equitativa del danno (dipendente dalla impossibilità o dall'estrema difficoltà di fornire una prova precisa del suo ammontare), il giudice deve ricorrere a valutazioni discrezionali, basate su presunzioni e su apprezzamenti di probabilità, che, per non risultare arbitrarie, richiedono la indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico-giuridico seguito. (Conf 3977/82, mass n 421929).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)