Sez. L, Sentenza n. 2721 del 04/05/1984 (Rv. 434767 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LAVORATORI ITALIANI OCCUPATI PRESSO LE FORZE ARMATE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA DISLOCATE IN ITALIA - LICENZIAMENTO DI DETTI LAVORATORI - SINDACATO AD OPERA DEL GIUDICE ITALIANO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LAVORATORI ITALIANI OCCUPATI PRESSO LE FORZE ARMATE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA DISLOCATE IN ITALIA - LICENZIAMENTO DI DETTI LAVORATORI - SINDACATO AD OPERA DEL GIUDICE ITALIANO - AMMISSIBILITÀ.*
La dichiarazione congiunta del 17 luglio 1957 tra il ministro del lavoro italiano ed il comandante delle forze armate degli stati uniti d'America dislocate in Italia - tesa ad assicurare la continuità dell'impiego dei lavoratori italiani occupati presso tali forze armate "nei limiti delle esigenze di servizio e delle disponibilità dei fondi" - non ha né valore di accordo collettivo né forza di legge, in quanto non recepita da alcun atto normativo dello stato, e, pertanto, non esclude che il giudice italiano, ai sensi dell'art. 9 del paragrafo 4 della convenzione di Londra resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955 n. 1335, possa sindacare il licenziamento dei lavoratori anzidetti. Tale sindacabilità non può ritenersi esclusa neppure per la previsione, ad opera delle leggi n. 98 del 1971 e n. 596 del 1979, di misure a favore dei lavoratori licenziati, in quanto tali misure si pongono come rimedi a licenziamenti legittimamente disposti e non come alternative a licenziamenti illegittimi. (V 355/77, mass n 383898).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 09/03/1971 num. 98 art. 1, Legge 23/11/1979 num. 596 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)