Sez. L, Sentenza n. 1091 del 20/02/1982 (Rv. 418962 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - DI SECONDA CATEGORIA - REQUISITI - IMPIEGATO D'ORDINE O DI TERZA CATEGORIA - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - DI SECONDA CATEGORIA - REQUISITI - IMPIEGATO D'ORDINE O DI TERZA CATEGORIA - NOZIONE.*
Attributo precipuo della figura di impiegato di concetto o di seconda categoria è l'esplicazione di un'attività intellettiva che, senza raggiungere la levatura e l'autonomia proprie dell'impiegato di prima categoria o con funzioni direttive, viene tuttavia svolta secondo un indirizzo di personale responsabilità, sia per ciò che attiene alla decisione, sia per ciò che riguarda l'iniziativa, anche se contenuta entro limiti predeterminati, differenziandosi, pertanto, dall'attività dell'impiegato d'ordine o di terza categoria, il quale, pur espletando un lavoro intellettivo, lo svolge come mera attuazione delle direttive altrui, senza possibilità di propria iniziativa e sotto il controllo continuo dell'imprenditore o di altro impiegato di grado superiore. (principio affermato, nella specie, in relazione al contratto collettivo per i dipendenti da imprese esercenti servizi di noleggio di auto ed autobus del 7 luglio 1964). (V 1339/79, mass n 397602; (Conf 4741/76, mass n 383481 (prima parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 07/07/1964
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)