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Sez. 6, Sentenza n. 24183 del 25/03/2003 Ud. (dep. 04/06/2003) Rv. 225567 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Imposizione della cauzione a norma dell'art. 3-bis legge n. 575 del 1965 - Mancata prestazione - Impossibilità dovuta ad indigenza - Prova - Onere gravante sul prevenuto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225567-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa, una volta accertato il mancato pagamento della somma imposta a titolo di cauzione a norma dell'art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575, spetta all'imputato della relativa contravvenzione provare, quanto meno mediante richiesta di opportune indagini, l'esistenza dell'impossibilità di provvedere al versamento dovuta a indisponibilità di mezzi economici non preordinata, né colposamente determinata. (V. Corte cost., 19 giugno 1998 n. 218).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)