diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 31746 del 23/06/2004 Ud. (dep. 21/07/2004) Rv. 229335 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Imposizione della cauzione ex art. 3 bis della legge n. 575 del 1965 - Mancata prestazione - Onere dell'imputato di provare l'impossibilità dovuta ad indigenza e della carenza di indizi permanenti della pericolosità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229335-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, qualora sussista il reato di omesso versamento della cauzione, ex art. 3 bis, comma primo, della legge 31 maggio 1965, n. 575, è onere dell'imputato provare la materiale impossibilità - dovuta a indisponibilità economica non preordinata né colposamente determinata - di provvedere a detto versamento; detto onere non può ritenersi adempiuto deducendo la mera condizione di invalidità lavorativa, la quale non esclude la possibilità di disporre di cospicui patrimoni immobiliari e, comunque, di notevoli risorse finanziarie; né, ai fini dell'insussistenza della pericolosità, è sufficiente dedurre la sentenza assolutoria dall'addebito di associazione a delinquere di tipo mafioso, stante l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, e la necessità, ricadente sull'imputato, di rappresentare gli elementi desumibili dal procedimento penale e dalla stessa pronuncia assolutoria che dimostrino la carenza di permanenti indizi della pericolosità sociale.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)