Sez. 1, Sentenza n. 11712 del 01/08/2003 (Rv. 565559 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Accertamento della corte territoriale circa la riconducibilità del ritardo nella definizione del processo presupposto a rinvii richiesti dalle parti, e quindi al loro comportamento - Giudizio di fatto - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Costituisce accertamento in fatto, che compete unicamente alla corte d'appello, valutare se e in che misura i rinvii della trattazione di una causa, nel cui ambito si assume essersi verificata la violazione del termine di durata ragionevole, siano stati influenzati da scelte processuali delle parti, e siano quindi ascrivibili al loro comportamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma secondo, della legge 24 marzo 2001, n. 89; tale accertamento, pertanto, ove specificamente e non contraddittoriamente motivato, si sottrae a censure in sede di legittimità, ove non è consentito procedere ad un esame diretto della documentazione versata in atti e delle risultanze del processo, né rivedere i giudizi di merito al riguardo formulati dalla corte d'appello.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)