Sez. L, Sentenza n. 2013 del 01/04/1982 (Rv. 419861 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - DECISIONE DI NON DISPORRE LA CONSULENZA - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - CONTENUTO.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - DECISIONE DI NON DISPORRE LA CONSULENZA - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - CONTENUTO.*
Sebbene la consulenza tecnica non sia un mezzo istruttorio nella disponibilità delle parti, ma espressione di un potere del giudice, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o la opportunità, tuttavia il giudice, nel caso in cui abbia ritenuto di non dover ricorrere all'ausilio di un esperto, deve dimostrare, con motivazione adeguata, d'aver potuto risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione. (V 2074/76, mass n 380895; (V 4059/75, mass n 378363).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)