Sez. 5 - , Sentenza n. 5083 del 14/01/2020 Ud. (dep. 06/02/2020) Rv. 278143 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Riqualificazione giuridica del fatto - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione. (Fattispecie relativa al furto di un'autovettura avvenuto in un'area pertinenziale all'abitazione, in cui la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione dei fatti, da parte del giudice di appello, come integranti il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., rispetto all'originaria imputazione di cui all'art. 624, 625 n. 7 cod. pen).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)