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Sez. 2, Sentenza n. 23410 del 01/07/2020 Ud. (dep. 30/07/2020) Rv. 279772 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Diversa qualificazione del fatto - Maggiore gravità - Modifica sfavorevole del termine di prescrizione del reato - Violazione del divieto di "reformatio in pejus" - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279772-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice di appello che dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva riformato la sentenza di condanna di primo grado riqualificando i fatti da delitti tentati a consumati, tornando alla imputazione originaria, rispetto alla quale, pertanto, ha sottolineato la Corte, l'imputato aveva avuto ampia possibilità di far valere le proprie ragioni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)