Sez. 2, Sentenza n. 39961 del 19/07/2018 Ud. (dep. 05/09/2018) Rv. 273922 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Attribuzione in sentenza al fatto contestato di una diversa e più grave qualificazione giuridica - Compatibilità con il principio del giusto processo fissato dall'art. 6 CEDU - Condizioni - Violazione del principio - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere ad una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata. (Fattispecie relativa alla riqualificazione dell'originaria imputazione di tentato furto aggravato in tentata rapina impropria aggravata dal numero di persone).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)