Sez. 2, Sentenza n. 38049 del 18/07/2014 Ud. (dep. 17/09/2014) Rv. 260585 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Giudizio di appello - Attribuzione al fatto contestato di una diversa qualificazione giuridica in sentenza - Compatibilità con il principio del giusto processo fissato dall'art. 6 CEDU - Condizioni - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente prevedibile la riqualificazione del fatto inizialmente contestato come frode in assicurazione in quello di truffa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)