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Sez. 5, Sentenza n. 7425 del 01/06/2001 (Rv. 549129 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Società in accomandita semplice - Accertamento notificato nei confronti della sola società, e non dei soci - Legittimazione processuale del socio accomandante nel giudizio relativo all'accertamento del reddito societario - Esclusione - Diritto dello stesso di contestare l'accertamento del suo reddito di partecipazione - Configurabilità - Definitività dell'accertamento nei confronti della società - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549129-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

Nella ipotesi di accertamento dei redditi nei confronti di una società in accomandita semplice notificato alla sola società, e non ai soci, il socio accomandante, che è privo della legittimazione processuale nel giudizio relativo a tale accertamento, ha comunque il diritto di contestare l'accertamento del suo reddito di partecipazione, anche in caso di intervenuta definitività dell'accertamento del reddito societario.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)