Sez. 5, Sentenza n. 15803 del 15/03/2007 Ud. (dep. 19/04/2007) Rv. 236555 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Efficacia di giudicato nel processo penale - Esclusione - Fattispecie di contestazione della qualifica di imprenditore commerciale in luogo di quella di artigiano.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
Per effetto della disciplina delle questioni pregiudiziali introdotta dagli artt. 2 e 3 cod. proc. pen., la sentenza dichiarativa di fallimento, pur se irrevocabile, non ha efficacia di giudicato nel processo penale. (In motivazione la Corte ha precisato che gli accertamenti risultanti dalla sentenza di fallimento debbono essere valutati nel processo penale alla stregua di ogni altro materiale utile sul piano probatorio ma, altresì, che la valutazione del giudice di merito in ordine alla ricorrenza dei requisiti per ottenere o escludere la qualifica di piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 cod. civ. si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se motivato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2221 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 2, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)