Sez. L, Sentenza n. 13837 del 08/11/2001 (Rv. 550100 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni di un giorno per l'esecuzione di speciali servizi nei settori del turismo e dei pubblici esercizi - Condizioni - Reiterazione delle assunzioni giornaliere senza obbligo di disponibilità da parte del lavoratore - Configurabilità di rapporto a tempo indeterminato - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi l'assunzione diretta di manodopera per prestazioni di durata non superiore ad un giorno è ammessa, ex art. 23 legge n. 56 del 1987, per l'esecuzione di speciali servizi che, pur prevedibili e programmabili in quanto resi abitualmente soprattutto in certi periodi dell'anno e con particolare frequenza specie in aziende di grandi dimensioni, siano tuttavia non quotidiani né di caratteristiche sempre uguali, sì da richiedere personale aggiuntivo rispetto a quello impiegato ogni giorno per i servizi ordinari; in tali casi, poi, anche se le assunzioni giornaliere di uno stesso lavoratore siano reiterate nel tempo, deve escludersi la configurabilità di un rapporto a tempo indeterminato allorché nell'intervallo fra le singole e saltuarie prestazioni il lavoratore non abbia l'obbligo di tenersi a disposizione del datore ma anzi, chiamato per la singola prestazione giornaliera, abbia la facoltà di rifiutare.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)