Sez. 3, Sentenza n. 2423 del 26/03/1990 (Rv. 466148 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - ORDINANZA DICHIARATIVA DELL'INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - TERZO PIGNORATO - LITISCONSORTE NECESSARIO.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - ORDINANZA DICHIARATIVA DELL'INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - TERZO PIGNORATO - LITISCONSORTE NECESSARIO.*
Nell'espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo di non compiere Atti che determinino l'Estinzione del credito o il suo trasferimento ad altri, di guisa che il terzo è interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o validità del pignoramento in quanto possono comportare o meno la sua liberazione dal relativo vincolo. Ne deriva che il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione agli Atti esecutivi promosso dal creditore pignorante avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato l'inefficacia del pignoramento con conseguente liberazione del detto terzo da ogni vincolo sulle somme oggetto del suo debito verso il debitore esecutato. (V 9527/87, mass n 456603).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)