Sez. L, Sentenza n. 5002 del 30/08/1988 (Rv. 459807 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA IN FAVORE DEL LAVORATORE - DISCIPLINA PROBATORIA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - PORTATA - POTERI DEL GIUDICE EX ARTT. 421 E 437 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA IN FAVORE DEL LAVORATORE - DISCIPLINA PROBATORIA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - PORTATA - POTERI DEL GIUDICE EX ARTT. 421 E 437 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
La limitazione circa i mezzi di prova, quale prevista dall'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, che ai fini del riscatto dei periodi lavorativi per i quali non vi è stata contribuzione, richiede l'esibizione di documenti di data certa, dai quali possa evincersi la sussistenza del rapporto di lavoro, vale, oltre che per la fase amministrativa, anche per quella giudiziaria ed il giudice, neanche in virtù dei poteri riconosciutigli dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., può superarla surrogando la prova documentale con altre fonti probatorie, consentite soltanto - una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro - per accertare la durata di esso e l'ammontare della retribuzione. (V 2943/88, mass n 458503; (V 4203/85, mass n 441705; (V 3853/84, mass n 435806; (V 26/84; (Conf 8291/87, mass n 455887).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)