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Sez. 3, Sentenza n. 7066 del 11/02/2026 Ud. (dep. 23/02/2026) Rv. 289415-02

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Contravvenzione di deposito incontrollato di rifiuti ex art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 - Qualifica soggettiva di "titolare di impresa" o "responsabile di ente" dell'autore del reato - Nozione.
Stato
decisa il 2026-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289415-02

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE

Ai fini della sussistenza dell'elemento specializzante di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, costituito dalla qualifica di titolare di impresa o di responsabile di ente del soggetto agente, non rileva l'astratta qualifica di legale rappresentante da questi rivestita, ma, piuttosto, l'espletamento, sul piano oggettivo, di un'attività qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ. e il concreto esercizio, su quello soggettivo, di poteri gestori o di rappresentanza.

Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2, Cod. Pen. art. 15, Cod. Civ. art. 2082

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)