Sez. U, Sentenza n. 24220 del 26/09/2008 (Rv. 604840 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Condotte relative all'attività giurisdizionale e a dichiarazioni non veritiere rese, in relazione a detti comportamenti, davanti al Cons. Sup. Magistratura - Motivazione della sentenza disciplinare - Richiamo generico all'insindacabilità della giurisdizione e ai limiti della stessa - Mancata correlazione alle singole condotte oggetto di imputazione - Conseguenze - Nullità della sentenza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In materia di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, è nulla per difetto di motivazione la sentenza della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura che, a fronte di una pluralità di capi di imputazione relativi a provvedimenti emessi nell'esercizio delle funzioni istituzionali, nonchè a dichiarazioni contrarie al vero rese, in relazione ai medesimi, davanti all'organo di autogoverno, in occasione di indagini dal medesimo espletate, si limiti a richiamare il principio secondo il quale i provvedimenti giurisdizionali sono insindacabili - a meno che non siano ritenuti abnormi, in quanto adottati al di fuori di ogni schema processuale, ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave o inescusabile negligenza - ed escluda tutti gli addebiti in base a detto generico richiamo, senza correlare allo stesso ciascuna delle condotte oggetto dell'incolpazione e chiarire come tale insindacabilità potesse estendersi anche alle dichiarazioni non veritiere rese davanti al Cons. Sup. della Magistratura.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)