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Sez. U, Sentenza n. 16626 del 27/07/2007 (Rv. 598253 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Responsabilità disciplinare del magistrato - Configurabilità - Condizioni - Compromissione della credibilità del magistrato o del prestigio dell'ordine giudiziario - Necessità - Accertamento relativo - Devoluzione al giudice disciplinare - Sindacabilità in sede di giudizio di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa ad illeciti disciplinari commessi da giudice fallimentare.
Stato
decisa il 2007-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598253-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare non è sufficiente il compimento, da parte del magistrato, di atti scorretti o contrari alla legge, essendo altresì necessario che tali atti siano idonei ad incidere negativamente sulla fiducia e sulla considerazione di cui deve godere il magistrato, ovvero a compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario; in altri termini, la rilevanza disciplinare dei comportamenti ascritti al magistrato incolpato risiede essenzialmente nel discredito che quelle condotte, anche all'infuori di ogni illecita preordinazione, sono idonee a gettare sull'esercizio dell'attività giudiziaria e che il magistrato è comunque tenuto ad evitare. Il relativo accertamento delle suddette condizioni compete alla Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura ed è incensurabile in sede di legittimità se la relativa decisione risulti sorretta da adeguata e logica motivazione. (Nella specie, le Sezioni unite hanno rigettato il ricorso proposto dal magistrato fallimentare sanzionato con l'ammonimento, rilevando la correttezza e l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata in relazione ai plurimi addebiti disciplinari ascritti all'incolpato, consistiti nell'indebita pressione esercitata su un curatore con successiva proposta della sua revoca a fini ritorsivi, nell'aver colpevolmente ignorato una serie di segnalazioni di altro curatore relativi al compimento di atti, da parte di una cooperativa poi dichiarata fallita, intesi a sottrarre, nell'imminenza del fallimento, il proprio patrimonio alla soddisfazione dei creditori, e, infine, nell'aver contribuito, con la sua condotta, all'emanazione di un provvedimento collegiale di rigetto dell'istanza di riapertura del fallimento di una società sul presupposto, dimostratosi falso, dell'inesistenza di attivo).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)