Sez. L, Sentenza n. 14676 del 13/11/2000 (Rv. 541611 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Esperti assunti a termine dal Ministero degli Affari Esteri per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo - Disciplina ex legge n. 49 del 1987 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni della legge n. 230 del 1962 - Applicabilità - Esclusione - Dubbi di incostituzionalità - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Al rapporto di lavoro degli "esperti" assunti a termine dal Ministero degli Affari Esteri, ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n. 49, nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, non possono applicarsi le disposizioni, pur inderogabili, della legge n. 230 del 1962, in quanto è la stessa legge n. 49 del 1987 (e successive modifiche e integrazioni) che disciplina per intero il rapporto lavorativo in questione, prevedendone il rinnovo e la sua durata, le modalità e i limiti di assunzione, i titoli di preferenza, la fase di prima applicazione ecc., così implicitamente sottraendo il rapporto medesimo alle disposizioni della suddetta legge n. 230 del 1962; né la conseguente diversità di disciplina suscita dubbi di costituzionalità, ben potendo il legislatore disciplinare in modo differente situazioni che non sono fra loro equiparabili.
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1987 num. 49 art. 12, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Decreto Legge 28/12/1993 num. 543 art. 4, Legge 17/02/1994 num. 121 art. 1, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)