diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1544 del 29/04/1976 (Rv. 380294 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI - AUTONOMIA COLLETTIVA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LICEITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380294-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI - AUTONOMIA COLLETTIVA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LICEITA - LIMITI.*

L'art 2120 cod civ stabilisce inderogabilmente che l'indennita di anzianita deve essere proporzionata agli anni di servizio e che il suo ammontare deve essere quantificato in base all'ultima retribuzione e alla categoria di appartenenza del prestatore di lavoro, ma riserva all'autonomia negoziale delle associazioni sindacali il potere di determinare la misura in cui l'ultima retribuzione deve essere assunta a base del calcolo, consentendo ad esse di fissare contrattualmente la frazione tempo-salario da moltiplicare per gli anni di servizio, salvo che sussista un minimo legale stabilito per determinate categorie da specifiche Disposizioni, come nel caso dell'impiego privato e del lavoro domestico. Pertanto, al lavoratore che abbia rivestito la qualifica di operaio o di intermedio e poi quella superiore di intermedio o di impiegato, non deve necessariamente essere liquidata l'indennita con riferimento esclusivo alla categoria di ultima appartenenza per l'intero periodo del rapporto, ma, se il contratto collettivo diversamente prevede, puo legittimamente farsi luogo alla liquidazione a scaglioni, computando per il periodo trascorso nella categoria inferiore un rapporto tempo-salario diverso, sempre che esso non sia piu basso di quello prescritto dalla regolamentazione propria della categoria medesima. (Conf 2822/74, mass n 371238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/1970 num. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)