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Sez. L, Sentenza n. 3761 del 26/07/1978 (Rv. 393289 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - SUCCESSIVI PASSAGGI A CATEGORIA SUPERIORE NEL CORSO DELLO STESSO RAPPORTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA A SCAGLIONI PROGRESSIVI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - COEFFICIENTI DIVERSI IN RELAZIONE ALLE DIVERSE CATEGORIE NON INFERIORI A QUELLI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA VIGENTE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - SISTEMA DEGLI SCAGLIONI PROGRESSIVI ADOTTATO DALL'ART 29, SECONDO COMMA, DEL CCNL 8 GENNAIO 1970 PER I METALMECCANICI - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1978-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393289-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - SUCCESSIVI PASSAGGI A CATEGORIA SUPERIORE NEL CORSO DELLO STESSO RAPPORTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA A SCAGLIONI PROGRESSIVI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - COEFFICIENTI DIVERSI IN RELAZIONE ALLE DIVERSE CATEGORIE NON INFERIORI A QUELLI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA VIGENTE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - SISTEMA DEGLI SCAGLIONI PROGRESSIVI ADOTTATO DALL'ART 29, SECONDO COMMA, DEL CCNL 8 GENNAIO 1970 PER I METALMECCANICI - LEGITTIMITA.*

La norma del terzo comma dell'art 2120 cod civ, nel disporre che l'indennita di anzianita deve essere determinata in base all'ultima retribuzione ed in relazione alla categoria cui appartiene il lavoratore, non stabilisce che, nell'ipotesi di successivi passaggi a categoria superiore nel corso dello stesso rapporto, l'indennita di anzianita debba essere liquidata con riferimento esclusivo all'ultima categoria di appartenenza, ma al contrario, consente che i contratti collettivi adottino il sistema degli scaglioni progressivi, fissando coefficienti diversi in relazione ai periodi di appartenenza alle varie categorie, sempreche tali coefficienti non risultino inferiori a quelli previsti per le singole categorie dalla contrattazione collettiva vigente al momento della cessazione del rapporto. E pertanto legittimo il sistema adottato dal secondo comma dell'art 29 del CCNL 8 gennaio 1970 per i metalmeccanici il quale - disponendo che l'anzianita per il servizio prestato nella categoria di operaio sara considerato utile nella misura del venti per cento agli effetti del calcolo dell'indennita di anzianita sulla base dell'ultima retribuzione impiegatizia - stabilisce una speciale frazione tempo salario e, quindi, un particolare coefficiente di calcolo per l'anzidetto periodo. Invero tale sistema mentre rispetta, per la categoria impiegatizia, il limite minimo di trenta giorni fissato dall'art 1 della legge 18 dicembre 1960 n 1561 per ogni anno di servizio, rispetta altresi, quanto al periodo di servizio prestato nella categoria operaia, il coefficiente per quest'ultima fissato. (V 3804/77, mass n 387473; (V 3794/77, mass n 387463; (V 2498/77, mass n 386214; (V 1544/76, mass n 380294).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/1970 num. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)