Sez. 1, Sentenza n. 1536 del 06/05/1969 (Rv. 340387 - 01)
FALLIMENTO - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COMPENSO - CRITERI DI LIQUIDAZIONE.*
FALLIMENTO - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COMPENSO - CRITERI DI LIQUIDAZIONE.*
Nella Determinazione del compenso dovuto al Commissario giudiziale dell'amministrazione controllata, l'ammontare dell'attivo realizzato non puo essere assunto come criterio autonomo di liquidazione (in quanto la realizzazione dell'attivo e estranea ai compiti del Commissario) tuttavia il giudice di merito puo trarre argomento dall'ammontare delle attivita e delle passivita accertate per valutare l'importanza della procedura, i risultati dell'opera prestata e la durata di essa.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 193 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 193 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)