Sez. 1, Sentenza n. 1681 del 29/05/1972 (Rv. 358555 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
La liquidazione del compenso dovuto al Commissario giudiziale dell'amministrazione controllata non va effettuata alla stregua del criterio percentuale dell'attivo realizzato. Le norme emanate, entro i limiti della facolta delegata dall'art 35 della legge fallimentare, con il decreto ministeriale 4 giugno 1949 (poi in parte trasfuso nel decreto 16 luglio 1965) si applicano, infatti, al Commissario medesimo limitatamente alla disposizione secondo cui il compenso e liquidato tenuto conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza della procedura e della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni (elementi desumibili, tra l'altro, dall'ammontare delle attivita e delle passivita accertate). Non rientrando fra i compiti del Commissario la liquidazione delle attivita del debitore non si giustificherebbe un compenso rapportato ad una realizzazione dell'attivo che non C'e stata. E, del resto, tale compenso a percentuale non spetta nemmeno al curatore del fallimento nell'ipotesi di chiusura del fallimento con concordato (art 2 DM del 1949 cit). (Conf 1536'69, mass n 340387; 2893'63).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., DM 04/06/1949, Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)