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Sez. 1, Sentenza n. 6401 del 03/12/1981 (Rv. 417202 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417202-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

Per effetto del rinvio contenuto negli artt. 188 e 165 della legge fallimentare alla disciplina della stessa stabilita per il curatore fallimentare, la liquidazione del compenso al Commissario giudiziale dell'amministrazione controllata va fatta secondo le norme stabilite dal decreto ministeriale previsto dal primo comma dell'art. 39, dettate per il curatore del fallimento, nei limiti di applicabilità consentita dalla specifica finalità di tale istituto e in relazione alle diverse funzioni che è chiamato a svolgere il Commissario giudiziale. Nella Determinazione del compenso non possono, pertanto, essere assenti i criteri della percentuale dell'attivo realizzato e dall'ammontare attribuito ai creditori, mentre sono applicabili i restanti criteri previsti dall'art. 1 del vigente d.m. 27 novembre 1976 (importanza della procedura, dell'opera prestata e dei risultati conseguiti) nella cui valutazione il giudice di merito può trarre argomento anche dall'ammontare delle attività e passività. (Conf 3048/74, mass n 371507; (Conf 1536/69, mass n 340387; (Conf 2893/63, mass n 264487).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, DM 27/11/1976

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)