Sez. 1, Sentenza n. 3048 del 23/10/1974 (Rv. 371507 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI- AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI- AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Per il rinvio contenuto negli artt 188 e 165 della legge fallimentare, la liquidazione del compenso al Commissario giudiziale dell'amministrazione controllata e fatta a norma dell'art 39 di detta legge, cioe ad istanza del Commissario, con decreto del tribunale, non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato alla procedura, secondo le norme stabilite con decreto del ministro di grazia e giustizia. Poiche queste norme, emanate con il decreto ministeriale 4 giugno 1949 e modificate con DM 16 luglio 1965, riguardano soltanto la liquidazione del compenso ai curatori di fallimento, la loro applicazione alla liquidazione del compenso ai commissari giudiziali di amministrazione controllata va fatta nei limiti consentiti dalla diversa finalita di questa procedura e dalla diversa attivita che svolgono i commissari nella procedura medesima. E, poiche tra le finalita dell'amministrazione controllata non V'e la liquidazione delle attivita del debitore, come nel fallimento, e quindi il Commissario giudiziale non deve, come il curatore, provvedere a tale liquidazione, non e possibile applicare alla liquidazione del compenso ai commissari la disposizione dell'art 1 del citato decreto ministeriale, secondo la quale il compenso al curatore del fallimento deve consistere in una percentuale sull'attivo realizzato. Pertanto, alla liquidazione del compenso ai commissari di amministrazione controllata va applicata soltanto la disposizione del citato articolo secondo cui il compenso al curatore e liquidato tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonche della sollecitudine con cui furono condotte le relative operazioni, elementi che possono dedursi, fra l'altro, anche dall'ammontare delle attivita e delle passivita accennate. (Conf 1681'72, mass n 358555; 2893'63; (V 1563'69, mass n 340387).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, DM 04/06/1949, DM 16/07/1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)