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Sez. 3, Sentenza n. 428 del 19/01/1987 (Rv. 450170 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ART. 5 E ART. 46, PRIMO E SECONDO COMMA, LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - GIUDIZIO IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450170-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ART. 5 E ART. 46, PRIMO E SECONDO COMMA, LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - GIUDIZIO IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - INAPPLICABILITÀ.*

Con riguardo ai giudizi relativi a contratti agrari, le Disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 5 ed ai primi due commi dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982 - secondo le quali il concedente, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è tenuto a contestare all'altra parte l'inadempimento nonché a darne comunicazione preventiva al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura - non sono applicabili ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima in quanto concernono adempimenti, strutturati come condizioni di proponibilità della domanda, esperibili nelle sole ipotesi in cui il ricorso all'autorità giudiziaria non sia stato, alla data predetta, ancora proposto. (Conf 4621/86, mass n 447348; (Conf 4675/85, mass n 442122; (Conf 3595/84, mass n 435588).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)