Sez. 1, Sentenza n. 3026 del 30/09/1968 (Rv. 335888 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DEL VALORE DEI CESPITI AI FINI DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE- DISTINZIONE TRA FONDI RUSTICI ED AREE FABBRICABILI - CRITERI - QUESTIONE DI VALUTAZIONE - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - SEZIONE - VALUTAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DEL VALORE DEI CESPITI AI FINI DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE- DISTINZIONE TRA FONDI RUSTICI ED AREE FABBRICABILI - CRITERI - QUESTIONE DI VALUTAZIONE - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - SEZIONE - VALUTAZIONE.*
Nella valutazione del valore dei cespiti, ai fini dell'imposta di successione, la distinzione tra fondi rustici ed aree fabbricabili deve essere fatta caso per caso, tenendo conto dello stato di fatto dei terreni, in base alla loro natura e alle loro caratteristiche, nonche a quelle della zona circostante, per dedurne se gli stessi abbiano una effettiva e stabile destinazione agricola, oppure fossero utilizzabili al momento del trasferimento, come aeree fabbricabili, cosi ritenute anche in base al fenomeno di espansione edilizio ed in base alle eventuali conformi destinazioni dei piani regolatori. Trattasi, quindi, di un'indagine di natura tecnica, che non esorbita dai limiti della Competenza della commissione provinciale delle imposte per le valutazioni, dato che, una volta stabilita, in base agli indicati criteri di fatto, la categoria di appartenenza del bene caduto in successione, non occorre alcun'altra indagine, di natura eventualmente giuridica, per determinare il sistema di stima (sistema automatico ex art. 1 l. 20-10-1954 n.1044, oppure metodo della stima diretta), appunto perche, quest'ultimo discende, automaticamente, dalla qualificazione, come sopra fissata, del fondo preso in considerazione, senza bisogno di risolvere alcun ulteriore quesito di diritto.*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)