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Sez. 1, Sentenza n. 6615 del 15/12/1995 Cc. (dep. 20/02/1996) Rv. 204343 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Diniego - Valutazione negativa basata su rapporti e sanzioni disciplinari non comunicati al detenuto - Legittimità.
Stato
decisa il 1995-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204343-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

La omessa comunicazione al detenuto dell'invio di un rapporto disciplinare che lo riguarda e delle sanzioni disciplinari inflitte dall'autorità penitenziaria è lesiva del suo diritto a proporre reclamo avanti al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 69 legge 26 luglio 1975 n. 354, ma non preclude al Tribunale di sorveglianza la possibilità di tenere conto di quanto riferito nei rapporti nel rigettare l'istanza di liberazione anticipata.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)