Sez. 5, Sentenza n. 4201 del 02/10/1997 Cc. (dep. 20/11/1997) Rv. 210112 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Applicazione della pena su richiesta delle parti con riferimento alla posizione di un concorrente nel reato - Incompatibilità per il giudice a partecipare al giudizio nei confronti del correo, sia in ipotesi di concorso eventuale che di reato plurisoggettivo - Esclusione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
L'aver concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il procedimento relativo alla posizione processuale di alcuni coindagati non determina, anche dopo quanto affermato dalla corte costituzionale con la sentenza 371/96, alcuna incompatibilità alla partecipazione al giudizio nei confronti di concorrenti eventuali nel medesimo reato. Quando il giudice delle indagini preliminari si sia attenuto, secondo quanto prescritto dall'art. 444 cod. proc. pen. al controllo giuridico sull'ammissibilità del patteggiamento e alla verifica negativa dell'inesistenza di ipotesi di non punibilità, senza valutare il merito e valutare la posizione del terzo, l'incompatibilità non è configurabile neanche con riferimento ad un reato plurisoggettivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)