Sez. 6, Sentenza n. 3894 del 10/10/1997 Cc. (dep. 02/12/1997) Rv. 209211 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Concorso di persone nel reato - Processi separati - Precedente sentenza di patteggiamento nei confronti di coimputati - Successivo giudizio nei confronti di altro concorrente - Incompatibilità del giudice - Esclusione - Ragioni.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.34, comma 2, cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità per il giudice del dibattimento che abbia precedentemente pronunciato, in altro procedimento, sentenza di patteggiamento nei confronti di un altro concorrente nel reato, quando si tratti di un concorrente solo eventuale nei cui confronti non sia stato espresso alcuna valutazione di responsabilità (In motivazione la Corte ha chiarito che, come risulta dalle sentenze della Corte Cost. 2 novembre 1966, n.371 e 1 ottobre 1997, n.308, la detta incompatibilità sussiste solo ove si tratti di reati a concorso necessario o in presenza di una espressa valutazione di merito in ordine alla posizione del concorrente estraneo al procedimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)