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Sez. 1, Sentenza n. 2936 del 13/06/1978 (Rv. 392366 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - FUNZIONE - DECLARATORIA DI INEFFICACIA DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO DI UN BENE NEI CONFRONTI DELLA MASSA DEI CREDITORI - ORDINE DI RESTITUZIONE MATERIALE AL FALLIMENTO DELLA DETENZIONE DEL BENE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392366-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - FUNZIONE - DECLARATORIA DI INEFFICACIA DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO DI UN BENE NEI CONFRONTI DELLA MASSA DEI CREDITORI - ORDINE DI RESTITUZIONE MATERIALE AL FALLIMENTO DELLA DETENZIONE DEL BENE - AMMISSIBILITA.*

L'Azione revocatoria fallimentare, avverso l'atto di trasferimento di un bene posto in essere dal fallito, non e Azione di nullita, annullamento o risoluzione, ne tende altrimenti a conseguire il trasferimento del bene ed il suo ritorno nel patrimonio del fallito, ma e diretta esclusivamente alla declaratoria di inefficacia di quell'atto nei confronti della massa dei creditori, nei limiti del pregiudizio da essi sofferto, al fine di consentire l'assoggettamento del suo oggetto all'esecuzione concorsuale. Pertanto, l'accoglimento di detta revocatoria, se non consente una pronuncia con efficacia traslativa del bene, non osta a che possa disporsi la restituzione materiale al fallimento della detenzione del bene medesimo, quale mezzo al fine della sua acquisizione alla espropriazione concorsuale. (V 746/72, mass n 356899; (V 2105/70, mass n 348224).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)