Sez. 1, Sentenza n. 4480 del 10/12/2004 Cc. (dep. 08/02/2005) Rv. 230828 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime differenziato - Provvedimento di proroga - Controllo del Tribunale di sorveglianza - Parametri di valutazione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, con riferimento all'applicazione del regime differenziato di trattamento di cui all'art. 41 bis della Legge n. 354 del 1975, il controllo demandato al Tribunale di sorveglianza circa la legittimità dell'eventuale provvedimento di proroga ministeriale del trattamento differenziato deve consistere nella valutazione di tutti gli elementi indicati nel provvedimento amministrativo al fine di accertare se le informazioni delle autorità competenti forniscano dati realmente significativi sulla persistente capacità del soggetto di mantenere rapporti con la criminalità organizzata, ovvero se le informazioni, magari risalenti nel tempo, si limitino a riprodurre la "biografia criminale" del detenuto, senza specifico riferimento a concrete circostanze idonee a provare la sua attuale pericolosità.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2002 num. 279 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)