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Sez. 1, Sentenza n. 5842 del 22/01/2008 Cc. (dep. 06/02/2008) Rv. 242784 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di detenzione differenziato previsto dall'art. 41 bis Ord. Pen. - Decreto di proroga - Motivazione - Parametri di valutazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242784-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il provvedimento di proroga del regime di detenzione differenziato previsto dall'art. 41-bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) deve contenere una adeguata valutazione sulla permanenza dei dati indicativi del collegamento del detenuto con la criminalità organizzata ed eversiva. (La Corte nella specie ha ritenuto adeguatamente motivato il decreto di proroga con il richiamo al ruolo di vertice ricoperto dalla persona detenuta nell'organizzazione eversiva B.R. - P.C.C., alla possibilità di una ripresa della lotta armata ad opera di tale sodalizio, ai dati di recente acquisizione indicativi del mantenimento di siffatto ruolo e dell'esistenza di contatti tra militanti dell'organizzazione eversiva detenuti e militanti in libertà).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)