Sez. 5, Sentenza n. 12669 del 13/06/2005 (Rv. 581782 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Lite pendente - Definizione ex art. 16, terzo comma, lett. a, della legge n. 289 del 2002 - Presupposti - Ambito - Controversia concernente avviso di liquidazione emesso sulla base della volontà del contribuente di avvalersi del sistema automatico di valutazione ex art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 - Definibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Sospensione dei termini processuali - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, non è ipotizzabile una "lite pendente", suscettibile di definizione a norma dell'art. 16, terzo comma, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in riferimento all'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio del registro in base alla volontà espressa dalle parti di volersi avvalere, ai fini della determinazione dell'imponibile, del sistema automatico di valutazione di cui all'art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154, in quanto in tale ipotesi l'Amministrazione finanziaria si limita a recuperare l'imposta dovuta sulla base della dichiarazione dei contribuenti, svolgendo un'attività meramente liquidatoria, non inquadrabile neppure nella categoria residuale prevista con l'ampia formula descrittiva di "ogni altro atto di imposizione". In conseguenza della non definibilità come "lite fiscale pendente", non può essere operante la sospensione fino al 30 aprile 2004 dei termini per la proposizione dei ricorsi per cassazione, sancita dal successivo sesto comma dello stesso art. 16 citato.
Riferimenti normativi: Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 3 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)