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Sez. 2, Sentenza n. 5810 del 10/11/1979 (Rv. 402463 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PERIODO FERIALE - COMPUTABILITA - TERMINE LIBERO ASSEGNATO INFERIORE A QUELLO MINIMO LEGALE - NULLITA DELLA CITAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402463-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PERIODO FERIALE - COMPUTABILITA - TERMINE LIBERO ASSEGNATO INFERIORE A QUELLO MINIMO LEGALE - NULLITA DELLA CITAZIONE.*

La sospensione dei termini disposta dalla legge 7 ottobre 1969 n 742 concerne tutti i termini processuali e si applica, quindi, anche ai termini di comparizione, fissati dall'art 163 bis cod proc civ, la cui osservanza richiede che si tenga conto anche del periodo di sospensione. Ne consegue che l'atto di citazione e affetto da nullita quando il termine libero assegnato risulti inferiore a quello minimo previsto dalla legge. (Conf 2977/78, mass n 392415; (Conf 2691/78, mass n 392075; (Conf 888/77, mass n 384495).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)