Sez. 2, Sentenza n. 2992 del 12/03/1993 (Rv. 481376 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Ordinanze | Con contenuto sostanziale di sentenze - Termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. - Operatività - Decorrenza.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Ordinanze
Con riguardo all'impugnazione con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. l'ordinanza, cui sia riconosciuto contenuto sostanziale di sentenza, resta soggetta al termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. che decorre, senza necessità di una successiva sua notificazione, dal momento della relativa pronuncia, ove questa sia avvenuta in udienza o, altrimenti, dal momento dell'avvenuta comunicazione a cura della cancelleria, nel caso in cui sia emessa fuori udienza, non diversamente da quanto stabilisce l'art. 178, terzo comma cod. proc. civ., per il reclamo al collegio, atteso che il detto provvedimento, ancorché abbia natura di sentenza sotto il profilo sostanziale, rendendosi così impugnabile a termini dell'art. 111 cost., per essere emesso nelle forme e nei modi dell'ordinanza, resta tale sotto il profilo formale e processuale, senza che il suo contenuto decisorio possa far venire meno l'avvenuta legale e piena conoscenza di esso secondo la previsione del secondo comma dell'art. 176 cod. proc. civ., con la conseguenza dell'inapplicabilità del termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)