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Sez. 2, Sentenza n. 6474 del 16/07/1997 (Rv. 506025 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Ordinanza con contenuto sostanziale di sentenza - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Termine annuale - Inapplicabilità - Termine breve - Decorrenza - Onorari professionali - Decreto ingiuntivo - Ordinanza conclusiva del procedimento di opposizione - Impugnazione con ricorso per cassazione - Termine breve - Applicabilità - Decorrenza - Dal momento della pronunzia in udienza o dalla comunicazione a cura della cancelleria - Rilascio alla parte di copia autentica del provvedimento - Effetto di conoscenza legale del medesimo ai fini del decorso del termine - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506025-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE

Con riguardo all'impugnazione con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., l'ordinanza, cui sia riconosciuto contenuto sostanziale di sentenza (quale quella emessa a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti agli avvocati, a norma dell'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n.1794) resta soggetta al termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., che decorre, senza necessità di una successiva sua notificazione, dal momento della relativa pronuncia, ove questa sia avvenuta in udienza o, altrimenti, dal momento dell'avvenuta comunicazione a cura della cancelleria, nel caso in cui sia emessa fuori udienza, non diversamente da quanto stabilisce l'art. 178, terzo comma, cod. proc. civ. per il reclamo al collegio (e fermo restando che la comunicazione dell'ordinanza medesima può trovare equipollenti in altri atti o fatti giuridici che siano idonei ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del relativo provvedimento, analoga a quella che si produce con detta comunicazione, quale, come nella specie, il suo rilascio in copia autentica alla parte) atteso che il predetto provvedimento, ancorché abbia natura di sentenza sotto il profilo sostanziale, per essere emesso nelle forme e nei modi dell'ordinanza, resta tale sotto il profilo formale e processuale, senza che il suo contenuto decisorio possa far venir meno l'avvenuta legale e piena conoscenza di esso secondo la previsione del secondo comma dell'art. 176 cod. proc. civ., con la conseguenza dell'inapplicabilità del termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)