Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 24/06/1983 (Rv. 429245 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO AUTOMATICO - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO AUTOMATICO - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
In caso di inadempimento di obbligazione pecuniaria, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica un risarcimento automatico nella misura della svalutazione stessa, ma il giudice - in base ai fatti che il creditore ha l'Onere di allegare e dimostrare, valendosi di ogni possibile mezzo di prova ed anche di presunzioni di vita, fondate su proprie condizioni e qualità personali e sulle modalità d'impiego del danaro coerenti con queste - deve pervenire ad una valutazione globale (eventualmente integrata da criteri equitativi), da cui desumere, caso per caso, quali maggiori utilità la somma tempestivamente pagata avrebbe potuto procurare al creditore stesso, fermo restando, per quest'ultimo, l'Onere di dimostrare in maniera più specifica l'eventuale danno emergente, derivante dal fatto di essersi dovuto procurare la somma non pagata a condizioni particolarmente svantaggiose o mediante alienazione di beni reali, o il danno allegato con riferimento a investimenti specificamente programmati e resi impossibili dall'inadempimento del debitore. (V 7054/82, mass n 424722; (Conf 1381/83, mass n 426198; (Conf 1377/83, mass n 426191).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)