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Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 23/02/1983 (Rv. 426191 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - DOMANDA DEI MAGGIORI DANNI, OLTRE GLI INTERESSI LEGALI - ONERE PROBATORIO - MEZZI E CONTENUTO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426191-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - DOMANDA DEI MAGGIORI DANNI, OLTRE GLI INTERESSI LEGALI - ONERE PROBATORIO - MEZZI E CONTENUTO - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Il creditore il quale richieda il risarcimento dei maggiori danni da svalutazione monetaria, in conseguenza dell'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, ha l'Onere di allegare e dimostrare con ogni possibile mezzo di prova il più elevato pregiudizio economico risentito, oltre quello coperto con l'attribuzione degli interessi legali, ed il giudice, a tal fine, può utilizzare anche presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità d'impiego del denaro coerenti, secondo i criteri della normalità e possibilità, con tali elementi, sempre, però, che il creditore abbia fornito dati e prove idonei a consentire l'indicata valutazione della sua situazione personale e dell'impedimento derivante dal ritardo nel pagamento a impieghi più remunerativi della somma dovutagli. (Conf 3122/82, mass n 421055; (Conf 2871/82, mass n 420758; (Conf 2422/82, mass n 420286; (Conf 1818/82, mass n 419661; (Conf 1383/82, mass n 419226; (Conf 3776/79, mass n 400219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)