Sez. 2, Sentenza n. 1212 del 26/02/1986 (Rv. 444689 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - PRESUNZIONE - UTILIZZAZIONE - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - PRESUNZIONE - UTILIZZAZIONE - LIMITI.*
Il creditore il quale richieda oltre agli interessi anche il risarcimento dei maggiori danni da svalutazione monetaria, in conseguenza dell'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, ha l'Onere di allegare e dimostrare con ogni possibile mezzo di prova il più elevato pregiudizio economico risentito, oltre a quello coperto con l'attribuzione degli interessi legali, e il giudice, a tale fine, può utilizzare anche presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità d'impiego del denaro coerenti, secondo i criteri della normalità e possibilità, con tali elementi, sempre, però, che il creditore abbia fornito tutte le prove possibili al fine di creare una solida e concreta base alle presunzioni, onde evitare che queste si trasformino da indizi aventi i requisiti di legge in deduzioni arbitrarie. (V 4517/83, mass n 429393; (Conf 240/84, mass n 432499; (Conf 4340/83, mass n 429245; (Conf 4150/83, mass n 429103; (Conf 1377/83, mass n 426191; (Conf 3122/82, mass n 421055; (Conf 2871/82, mass n 420758; (Conf 2422/82, mass n 420286; (Conf 1818/82, mass n 419661; (Conf 1383/82, mass n 419226; (Conf 3776/79, mass n 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)