Sez. U, Sentenza n. 12 del 21/04/1995 Cc. (dep. 16/06/1995) Rv. 201208 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga | Provvedimento del giudice - Motivazione - Parametri di riferimento - Esigenze cautelari - Individuazione di quelle rilevanti ai fini della concessione.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga
Il provvedimento con il quale il giudice accoglie o respinge la richiesta di proroga della custodia cautelare - per consentire alle parti di conoscere le ragioni che lo hanno guidato e di censurarne la legittimità dinanzi al giudice dell'impugnazione - deve essere adeguatamente motivato in riferimento alla specifica individuazione delle esigenze cautelari dotate del carattere della gravità e alla necessità di specifici adempimenti di indagine, che devono essere complessi, assolutamente necessari alla definizione del procedimento e avere diretto riferimento alla posizione processuale dell'indagato nei cui confronti la proroga è stata richiesta. (In motivazione, la S.C. ha affermato che di regola le uniche esigenze cautelari che possono venire in rilievo ai fini della proroga sono quelle di natura probatoria, ma che, data la valenza generale dell'istituto operante anche in relazione ai delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., per i quali esiste la presunzione di una generalizzata gravità delle esigenze cautelari, tale gravità deve essere riferita, quanto meno per questi delitti, non solo alle esigenze di cautela probatoria, ma anche a quelle di cautela finale e sostanziale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)