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Sez. 6, Sentenza n. 1656 del 22/04/1997 Cc. (dep. 27/05/1997) Rv. 208147 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Condizioni - Accertamenti urgenti per esigenze sopravvenute riferibili alla posizione soggettiva dell'indagato - Reati associativi e reati in concorso - Accertamenti riferibili ad altre persone ma che hanno riflesso sulla posizione soggettiva dell'indagato - Proroga - Concessione - Possibilità.
Stato
decisa il 1997-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208147-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA

In tema di proroga dei termini massimi di custodia cautelare ai sensi del secondo comma dell'art. 305 cod. proc. pen., le esigenze cautelari cui il giudice deve far riferimento al fine di concedere la proroga, devono attenere alla posizione soggettiva dell'indagato rispetto al quale la proroga opera e non alle indagini nel loro complesso. Tuttavia, nei reati commessi in concorso o nei reati associati, accertamenti particolarmente complessi possono essere anche quelli che si renda necessario compiere a carico di altri soggetti la cui presunta responsabilità venga a delinearsi nel proseguo degli accertamenti e che risultino collegati a quelli già sottoposti a indagine. Occorre tuttavia in ogni caso, per il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale, che detti accertamenti attengano direttamente all'elemento fattuale ascritto all'indagato, con l'esclusione quindi della possibilità di concedere proroghe che "ictu oculi" appaiano finalizzate ad accertamenti che nessuna rilevanza possono avere con la posizione dell'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)