Sez. 2, Sentenza n. 3674 del 28/03/1995 (Rv. 491469 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - TITOLO PER LA TRASCRIZIONE | Scrittura privata con sottoscrizione non autenticata - Inidoneità - Accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura - Necessità.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - TITOLO PER LA TRASCRIZIONE
La disposizione dell'art. 2657, comma primo, cod. civ., secondo cui la trascrizione si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, ha carattere tassativo. Pertanto, quando l'atto soggetto a trascrizione è documentato solo da una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata, l'unica via attraverso la quale l'interessato può conseguire la trascrizione dell'atto è quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo così, integrando la scrittura con la sentenza, potrà avere un titolo idoneo, costituito dalla scrittura con sottoscrizioni accertate giudizialmente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)