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Sez. 2, Sentenza n. 3674 del 28/03/1995 (Rv. 491469 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - TITOLO PER LA TRASCRIZIONE | Scrittura privata con sottoscrizione non autenticata - Inidoneità - Accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura - Necessità.
Stato
decisa il 1995-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491469-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - TITOLO PER LA TRASCRIZIONE

La disposizione dell'art. 2657, comma primo, cod. civ., secondo cui la trascrizione si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, ha carattere tassativo. Pertanto, quando l'atto soggetto a trascrizione è documentato solo da una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata, l'unica via attraverso la quale l'interessato può conseguire la trascrizione dell'atto è quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo così, integrando la scrittura con la sentenza, potrà avere un titolo idoneo, costituito dalla scrittura con sottoscrizioni accertate giudizialmente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)